La Legge 44/2015 prevede esplicitamente la possibilità per il finanziatore di applicare il meccanismo della capitalizzazione annuale di interessi e spese, una pratica conosciuta anche con il termine anatocismo.
Va tuttavia specificato che la medesima Legge prevede al contempo la possibilità di “concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese”. In questo caso, alle quote rimborsate anticipatamente, non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi.