Certamente, si tratta di un diritto previsto dalla Legge 44/2015 , la quale dispone quanto segue:
È fatta salva la volonta’ del finanziato di concordare, al momento della stipulazione del contratto, modalita’ di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese, […] sulla quale non si applica la capitalizzazione annuale degli interessi.
Ciascuna banca ha quindi il dovere di prevedere, qualora il soggetto lo desideri, una modalità di rimborso graduale della sola quota interessi del Prestito Vitalizio e delle relative spese, al momento della stipula.
Alcuni istituti inoltre concedono maggiori libertà al soggetto finanziato rispetto a quanto previsto dal legislatore, consentendo di rimborsare gradualmente interessi e spese in qualunque momento, indipendentemente dalle modalità con cui il rimborso ha luogo.
Quando ciò accade, la garanzia di tale maggior libertà viene esplicitata nel foglio informativo e nel contratto.