Certamente. L’art. 40 comma 1 del Testo Unico Bancario garantisce al soggetto finanziato l’esercizio del diritto all’estinzione anticipata, in tutto o in parte, del Prestito Vitalizio.
Perciò, è sempre possibile restituire anticipatamente le somme dovute, o parte di esse, in qualunque momento anche prima del decesso.
Nel caso di estinzione parziale, quando cioè si verifica la restituzione anticipata di una parte soltanto del debito, la banca non potrà più chiedere interessi sulla parte di debito estinta.
Consigliamo di verificare sempre, prima della stipula, la presenza di eventuali costi o penali applicati nei casi di estinzione anticipata, che devono essere indicati nel Foglio Informativo fornito dalla banca.